La prova del nesso causale nella responsabilità per inadempimento: prospettive dottrinali e soluzioni giurisprudenziali a confronto
Articolo
Data di Pubblicazione:
2021
Citazione:
La prova del nesso causale nella responsabilità per inadempimento: prospettive dottrinali e soluzioni giurisprudenziali a confronto / Nonne, Luigi. - In: COMPARAZIONE E DIRITTO CIVILE. - ISSN 2704-8179. - 3/2021(2021), pp. 1045-1086.
Abstract:
La prova del nesso eziologico della responsabilità contrattuale costituisce una variabile strettamente connessa all’impostazione che si accoglie con riferimento al riparto dei relativi oneri ai sensi dell’art. 2697 c.c. Secondo una consolidata lettura dell’art. 1218 c.c., fatta propria dalla dottrina
e dalla più avveduta giurisprudenza, poiché il rapporto obbligatorio consiste in una relazione tra debitore e creditore strumentale alla soddisfazione dell’interesse di quest’ultimo tramite la prestazione cui è tenuto il primo, tale rapporto soddisfa senz’altro le esigenze di imputazione dell’evento dannoso derivante dalla mancata o inesatta esecuzione della prestazione. Tuttavia, secondo alcune opinioni, nel giudizio volto ad accertare la derivazione del danno dall’inadempimento, la causalità dovrebbe essere oggetto di dimostrazione da parte del creditore insoddisfatto, il quale, allora, è tenuto a dare la prova del rapporto tra la condotta debitoria e la lesione dallo stesso subita; per contro, se si accoglie una concezione rigorosamente ancorata al dato normativo, l’unico nesso eziologico da dimostrare sarebbe quello con cui il debitore individua la causa a lui non imputabile che ha reso impossibile la prestazione dovuta. La causalità, in particolare, nelle cc.dd. obbligazioni di diligenza professionale viene fatta rientrare dalla più recente giurisprudenza della Cassazione tra gli elementi costitutivi della responsabilità debitoria; ne consegue, pertanto, che si rende necessario nella fase del merito l’accertamento della causalità in concreto, il quale è sostanzialmente
demandato all’indagine peritale. Il saggio si sofferma sulle varie ricostruzioni della distribuzione tra debitore e creditore degli oneri concernenti la prova del nesso causale, saggiandone la tenuta rispetto al dato normativo e alla coerenza del sistema. Infine, si sottolinea come la difficoltà di pervenire, all’esito del giudizio eziologico, ad un risultato sufficientemente consolidato comporti per il giudice la sostanziale delega del relativo accertamento al consulente tecnico d’ufficio, con il rischio di una insufficiente verificabilità dell’iter logico da questi seguito.
e dalla più avveduta giurisprudenza, poiché il rapporto obbligatorio consiste in una relazione tra debitore e creditore strumentale alla soddisfazione dell’interesse di quest’ultimo tramite la prestazione cui è tenuto il primo, tale rapporto soddisfa senz’altro le esigenze di imputazione dell’evento dannoso derivante dalla mancata o inesatta esecuzione della prestazione. Tuttavia, secondo alcune opinioni, nel giudizio volto ad accertare la derivazione del danno dall’inadempimento, la causalità dovrebbe essere oggetto di dimostrazione da parte del creditore insoddisfatto, il quale, allora, è tenuto a dare la prova del rapporto tra la condotta debitoria e la lesione dallo stesso subita; per contro, se si accoglie una concezione rigorosamente ancorata al dato normativo, l’unico nesso eziologico da dimostrare sarebbe quello con cui il debitore individua la causa a lui non imputabile che ha reso impossibile la prestazione dovuta. La causalità, in particolare, nelle cc.dd. obbligazioni di diligenza professionale viene fatta rientrare dalla più recente giurisprudenza della Cassazione tra gli elementi costitutivi della responsabilità debitoria; ne consegue, pertanto, che si rende necessario nella fase del merito l’accertamento della causalità in concreto, il quale è sostanzialmente
demandato all’indagine peritale. Il saggio si sofferma sulle varie ricostruzioni della distribuzione tra debitore e creditore degli oneri concernenti la prova del nesso causale, saggiandone la tenuta rispetto al dato normativo e alla coerenza del sistema. Infine, si sottolinea come la difficoltà di pervenire, all’esito del giudizio eziologico, ad un risultato sufficientemente consolidato comporti per il giudice la sostanziale delega del relativo accertamento al consulente tecnico d’ufficio, con il rischio di una insufficiente verificabilità dell’iter logico da questi seguito.
Tipologia CRIS:
1.1 Articolo in rivista
Keywords:
Consulenza tecnica, onere della prova, causalità, inadempimento, impossibilità sopravvenuta
Elenco autori:
Nonne, Luigi
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