Atti stragiudiziali e interruzione della prescrizione ex art. 1495, comma 3, c.c.: il punto delle Sezioni unite
Articolo
Data di Pubblicazione:
2020
Citazione:
Atti stragiudiziali e interruzione della prescrizione ex art. 1495, comma 3, c.c.: il punto delle Sezioni unite / Nurra, Maria Teresa. - In: GIUSTIZIA. - ISSN 2784-9422. - 2(2020), pp. 120-143.
Abstract:
La pronuncia delle Sezioni Unite n. 18672 del 2019 interviene in materia di garanzia per vizi, riconoscendo l’idoneità degli atti extragiudiziali, nelle forme di cui all’art. 1219, comma 1, c.c., a valere come atti interruttivi del termine prescrizionale di cui all’art. 1495, comma 3 c.c. Si è, dunque, riconosciuta valenza interruttiva anche ad atti diversi dalla proposizione della domanda giudiziale. L’interpretazione fornita dalla Cassazione, che consente di superare la brevità del termine di prescrizione cui è sottoposto il diritto di garanzia, in modo tale da garantire una
maggiore tutela a favore dell’acquirente, si basa su una lettura peculiare dell’art. 1495, comma 3 ed è sorretta, al contempo, da motivazioni di carattere socio-economico.
maggiore tutela a favore dell’acquirente, si basa su una lettura peculiare dell’art. 1495, comma 3 ed è sorretta, al contempo, da motivazioni di carattere socio-economico.
Tipologia CRIS:
1.4 Nota a sentenza
Keywords:
vendita; garanzia per vizi; interruzione prescrizione
Elenco autori:
Nurra, Maria Teresa
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