Data di Pubblicazione:
2013
Citazione:
Il giuramento dei chierici fra diritto romano e diritto canonico / Rinolfi, Cristiana Maria Anastasia. - In: DIRITTO@STORIA. - ISSN 1825-0300. - 11:(2013).
Abstract:
L’Index Marcianus conserva un editto pubblicato, sotto l’impero di Anastasio, da Illus, praefectus praetorio Orientis, che, per la destituzione degli agoranomoi, prescrive un giuramento di coloro che composero il comitato elettivo di questi magistrati municipali, ivi compresi i chierici, ad eccezione del vescovo. Per conoscere ciò che ha condotto il prefetto del pretorio a questa esclusione, la ricerca ha verificato l’esistenza di una regola, ecclesiastica o imperiale, che implichi l’interdizione all’atto di giurare per tutti i religiosi, o parte di essi. Nel Vangelo si rinviene la condanna di tutti i giuramenti, tuttavia questo divieto non fu sempre interpretato letteralmente da parte della riflessione patristica, in ragione della persistenza dell’uso del giuramento nella prassi. Non risultano fonti attestanti che sinodi ecclesiastici abbiano sancito una generale condanna del iusiurandum, o che essi abbiano interdetto il giuramento ai membri del clero, ad eccezione di alcuni casi peculiari. Numerose leges imperiali postclassiche provano la prestazione del giuramento, atto che pervade tutte le branche del diritto. Secondo una costituzione di Marciano, conservata in C. 1.3.25.1b, i giuramenti dei chierici sono interdetti sia da regole ecclesiastiche sia da un antico canone sinodale; ma questa norma sembra entrare in contraddizione con la disposizione dell’editto di Illus. Nelle Novellae, Giustiniano non sembra accettare il principio posto alla base della costituzione di Marciano, al contrario, egli pare allinearsi all’editto di Illus.
Tipologia CRIS:
1.1 Articolo in rivista
Keywords:
giuramento chierici diritto romano diritto canonico
Elenco autori:
Rinolfi, Cristiana Maria Anastasia
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