Skip to Main Content (Press Enter)

Logo UNISS
  • ×
  • Home
  • Degrees
  • Courses
  • Jobs
  • People
  • Outputs
  • Organizations
  • Third Mission
  • Expertise & Skills

Logo UNISS

|

UNIFIND

uniss.it
  • ×
  • Home
  • Degrees
  • Courses
  • Jobs
  • People
  • Outputs
  • Organizations
  • Third Mission
  • Expertise & Skills
  1. Outputs

“Qui mancipia vendunt, certiores faciant emptores”. Ricerche in tema di garanzia per vizi nella compravendita di schiavi

Book
Publication Date:
2001
Short description:
“Qui mancipia vendunt, certiores faciant emptores”. Ricerche in tema di garanzia per vizi nella compravendita di schiavi / Ortu, Rosanna. - (2001), pp. XI-158.
abstract:
I risultati conseguiti di volta in volta nei due capitoli di questa ricerca contribuisco a fornire una rinnovata visione della regolamentazione giuridica elaborata dagli edili curuli in materia di compravendita di schiavi. Dall’esame delle fonti è stato possibile ricostruire la progressiva evoluzione della dottrina dei giureconsulti romani sulla garanzia per i vizi nelle vendite di mancipia; fin dall’emanazione delle prime rubriche dell’editto de mancipiis emundis vendundis, giuristi manifestarono il loro interesse nei confronti della nuova disciplina edilizia interpretandone i principi, elaborando definitiones, emettendo responsa. Si tratta di una disciplina particolarmente evoluta, nella quale è possibile riscontrare le radici della moderna regolamentazione giuridica in materia di tutela dei consumatori, che tuttora si avvale degli antichi principi elaborati dagli edili in tema di azione redibitoria.
Dalle testimonianze dei giuristi, degli autori antichi e dai dati contenuti nei documenti epigrafici emergono risultati che vale la pena evidenziare brevemente seguendo le tematiche considerate nel corso della ricerca.

1. Garanzia per vizi nello ius civile e nello ius honorarium

Lo studio dei mezzi di tutela previsti dallo ius civile per garantire i compratori dagli atti di frode dei venditori di animali e di schiavi, derivanti dalla mancata dichiarazione di difetti e malattie o dalla promessa di qualità inesistenti, ha consentito di mostrare la portata innovatrice dell’intervento edilizio in materia di compravendita di schiavi. In questa prospettiva sono stati analizzati con particolare attenzione i formulari stipulatori di garanzia (elaborati da M. Manilio e da giuristi successivi), attestati dal De re rustica di Varrone come usuali nelle compravendite di animali; l’esegesi dei testi ha consentito di dimostrare come già in epoca maniliana, e quindi prima dell’emanazione dell’editto edilizio, anche nelle vendite di servi, invalse l’uso di vincolare il venditore a praestare garanzia attraverso stipulatio, al fine di garantire al compratore la possibilità di intentare l’actio ex stipulatu, nonché l’actio empti per ottenere l’id quod interest.
Si trattava di una tutela giuridica che però non prevedeva una responsabilità generale ed oggettiva del venditor per la mancata dichiarazione dei vizi occulti dei servi oggetto di vendita. Tale tipo di responsabilità venne introdotta dagli edili curuli mediante l’emanazione dell’editto de mancipiis emundis vendundis e la concessione dell’actio redhibitoria che consentiva di ottenere la risoluzione del contratto di compravendita.
È stato quindi affrontato e risolto il problema della datazione dell’intervento edilizio in tema di vendita di schiavi. L’esame di alcuni versi di Plauto (Rud. 373-374; Capt. 813-825; Merc. 416-419) ha consentito di stabilire che l’editto edilizio in materia di compravendita di servi era stato già emanato nell’epoca in cui visse il commediografo di Sarsina e che, dunque, gli edili in quel periodo avevano iniziato ad esplicare la loro attività sanzionatoria per i vizi della cosa venduta. Ne consegue che la data di emanazione dell’editto degli edili curuli deve essere collocata in data anteriore rispetto al 168 a.C., data tradizionalmente riconosciuta dalla dottrina (traendo la notizia da un brano di una orazione di Catone tenuta in occasione dell’emanazione della lex Voconia, riportato da Aulo Gellio nelle Notti Attiche).
Dall’analisi comparativa del testo dell’editto degli edili curuli trascritto da Ulpiano in D. 21.1.1.1 e da Aulo Gellio (Noct. Att. 4.2.1) sono emerse alcune differenze testuali che suggeriscono di attribuire una diversa valenza alle due porzioni dell’editto.
Dal testo gelliano, in
Iris type:
3.1 Monografia o trattato scientifico
Keywords:
EDITTO DEGLI EDILI CURULI; GARANZIA PER VIZI; DIRITTO ROMANO
List of contributors:
Ortu, Rosanna
Authors of the University:
ORTU Rosanna
Handle:
https://iris.uniss.it/handle/11388/56264
  • Use of cookies

Powered by VIVO | Designed by Cineca | 26.7.2.0