Skip to Main Content (Press Enter)

Logo UNISS
  • ×
  • Home
  • Degrees
  • Courses
  • Jobs
  • People
  • Outputs
  • Organizations
  • Third Mission
  • Expertise & Skills

Logo UNISS

|

UNIFIND

uniss.it
  • ×
  • Home
  • Degrees
  • Courses
  • Jobs
  • People
  • Outputs
  • Organizations
  • Third Mission
  • Expertise & Skills
  1. Outputs

“Aiunt aediles…”. Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell’editto de mancipiis emundis vendundis

Book
Publication Date:
2008
Short description:
“Aiunt aediles…”. Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell’editto de mancipiis emundis vendundis / Ortu, Rosanna. - 19:(2008), pp. VIII-324.
abstract:
I risultati conseguiti di volta in volta nei capitoli di questa ricerca contribuiscono a fornire una visione rinnovata e complessiva della regolamentazione giuridica elaborata dagli edili curuli in materia di tutela del compratore nella compravendita di schiavi, in particolare sotto il profilo della eventuale presenza di vizi nella cosa oggetto del contratto.
Filo conduttore è stato il testo edittale, alla luce del quale sono stati esaminati i successivi apporti della scienza giuridica romana: fin dall’emanazione delle prime rubriche dell’editto de mancipiis emundis vendundis, infatti, i giuristi manifestarono il loro interesse nei confronti della nuova disciplina edilizia interpretandone i principi, elaborando definitiones, emettendo responsa.
Dalle testimonianze dei giuristi e degli autori antichi, e dai dati contenuti nei documenti epigrafici, emergono risultati che vale la pena evidenziare brevemente, seguendo le tematiche considerate nella ricerca, nel corso della quale gli apporti della dottrina moderna sono stati discussi analiticamente nei singoli luoghi.
Lo studio, preliminare, dei mezzi di tutela previsti dal ius civile per garantire i compratori dagli atti di frode dei venditori di animali e di schiavi (atti di frode derivanti dalla mancata dichiarazione di difetti e malattie, o dalla promessa di qualità inesistenti), ha consentito di mostrare la portata innovatrice dell’intervento edilizio in materia di compravendita di schiavi: il ius civile, infatti, non prevedeva una responsabilità generale ed oggettiva del venditor per la mancata dichiarazione dei vizi occulti dei servi oggetto di vendita. Tale tipo di responsabilità venne introdotta dagli edili curuli mediante l’emanazione dell’editto de mancipiis emundis vendundis e la concessione dell’actio redibitoria, che consentiva di ottenere la risoluzione del contratto di compravendita. L’intervento edilizio, grazie alle testimonianza di Plauto, va collocato sicuramente prima del 168 a.C., data generalmente accettata dalla dottrina.
I risultati raggiunti attraverso l’esame delle fonti giuridiche trovano un’importante conferma in alcune tavolette di Ercolano e Pozzuoli, documenti di grande interesse ed utilità per una completa visione dell’applicazione pratica ed effettiva delle disposizioni dell’editto degli edili curuli alle vendite dei mancipia, alle relative clausole di garanzia e alle stipulazioni imposte dagli edili in merito sia alla garanzia per l’evizione, sia alla garanzia per i vizi occulti.
L’analisi comparativa dei dati contenuti nelle tavolette con alcuni brani delle Notti Attiche di Aulo Gellio e del De officiis di Cicerone, inoltre, ha consentito di dimostrare che inizialmente l’editto edilizio trovava il suo ambito di applicazione esclusivamente nei contesti mercantili, ma che già in epoca ciceroniana si era verificata l’estensione delle regole edilizie a tutte le compravendite di schiavi, anche a quelle concluse al di fuori dei mercati.
Gli edili imponevano al venditore una dichiarazione precisa: quid morbi vitiive cuique sit. Da qui un vivace dibattito fra i giuristi, teso da un lato a definire le nozioni di morbus e di vitium (quantum ‘morbus’ a ‘vitio’ differret), dall’altro a identificare i vizi rilevanti ai fini della redibizione. L’esame dei testi ha condotto all’individuazione di diversi filoni interpretativi, dai c.d. (da Aulo Gellio) veteres iurisperiti a Trebazio Testa e Labeone, e poi da Labeone a Ulpiano, ed ha consentito di ricostruire i percorsi attraverso i quali la giurisprudenza in età severiana arrivò a considerare morbus e vitium come due termini che esprimevano lo stesso concetto, usati ambedue nell’editto per non lasciare dubbi e margini ai tentativi di frode.
In qu
Iris type:
3.1 Monografia o trattato scientifico
Keywords:
COMPRAVENDITA; GARANZIA PER VIZI; EDITTO DEGLI EDILI CURULI
List of contributors:
Ortu, Rosanna
Authors of the University:
ORTU Rosanna
Handle:
https://iris.uniss.it/handle/11388/56228
  • Use of cookies

Powered by VIVO | Designed by Cineca | 26.6.2.0