Data di Pubblicazione:
2009
Citazione:
La responsabilità per i danni da urto fra aeromobili / COMENALE PINTO, Michele Maria. - (2009), pp. 129-155.
Abstract:
De jure condito, lo scritto prende in considerazione i confini fra le ipotesi di urto e di danni a terzi in superfice, con riferimento al codice della navigazione italiano ed alla Convenzione di Roma del 1952 sui danni a terzi in superficie. Inoltre, lo scritto prende in considerazione i problemi di coordinamento fra la disciplina applicabile a tutti glia eromobili e quella applicabile ai soli apparecchi per il volo da diporto e sportivo, con le problematiche aperte in Italia dalla l. 25 marzo 1985, n. 106, risolte soltanto con la riforma del codice della navigazione del 2005-2006. Viene preso in considerazione il regime di limitazione, dedunziando l'omissione di una previsione legislativa circa la decadenza dell'esercente dal beneficio della limitazione. Nonostante la recente riforma delle norme di diritto internazionale privato, resta aperto il problema dell'individuazione della legge applicabile in caso di urto nello spazio aereo internaizonale, che si ritiene ricadano ancora nell'ambito di applicazione dell'art. 12 del codice della navigazione. Conditio sine qua non per l'applicazione della disciplina di diritto speciale è che entrambi gli apparecchi siano considerati in volo (cioé in movimento): vengono così definiti i presupposti della fattispecie, esaminando le ipotesi di urto sulla pista, e quelle in volo. Rispetto a queste ultime bvengono prese in considerazione le problematiche aperte dall'uso dei sistemi anti-collisione e dei possibili conflitti con le istruzioni della torre di controllo, nonché i risvolti sulla poisizione del comandante. Occorre considerare poi le ipotesi di urto misto fra nave ed aeromobile. La disciplina dell'urto non presenta differenze significative rispetto ai criteri generali della responsbailità civile, con l'eccezione dell'applicazione di un regime di limitazione risarcitoria. Anzi, la disciplina dell'urto è servista a sperimentare istituti poi accolti dal diritto comune, come il principio della proporzionalità della colpa, in caso di colpa comune. Vengono, infoine, esaminate le prospettive aperte dalle due (non ancora vigenti) Convenzioni di Montreal del 2009 sulla responsbailità per danni a terzi in superficie, che prendono in considerazione anche il risarcimento dei danni da urto.
Tipologia CRIS:
2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Keywords:
Aviazione civile; Responsabilità extracontrattuale; Urto; Danni a terzi in superficie; Limitazione; Diritto uniforme; Riforma del codice della navigazione; Civil Aviation; Tort liability; Collision; Damage to third parties onn surface; Uniform law; Revision of code of navigation; Collisioni in volo; Collisioni sulla pista; Mid-air collisions; Run-way collisions; Danno risarcibile; Recoverable damage; Proporzionalità della colpa; Apportionment of Torts; Comandante; Pilot-in-command; Apparati anti-collisione; Airborne Collision Avoidance Systems
Elenco autori:
COMENALE PINTO, Michele Maria
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Titolo del libro:
Nuovi profili di responsabilità e di assicurazione nel diritto aeronautico - Nuevos enfoques de la responsabilidad y el seguro en el derecho aeronáutico