Data di Pubblicazione:
2025
Citazione:
TARIFAS AÉREAS Y PASAJEROS CON NECESIDADES ESPECIALES / Comenale Pinto, Michele Maria. - In: RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE. - ISSN 0035-5895. - 2025:2(2025), pp. 333-351. [10.57574/596564691]
Abstract:
Nonostante la crescente attenzione dell’opinione pubblica verso la pro-blematica, la normativa internazionale del trasporto aereo (convenzioni di Var-savia e Montreal) non garantisce esplicitamente il diritto al trasporto delle per-sone con mobilità ridotta. Le compagnie possono negare il trasporto senza in-correre in alcuna violazione.
Alcune compagnie aeree statunitensi hanno modificato le loro politiche e richiedono ai passeggeri obesi di acquistare un secondo posto a sedere. Al con-trario, in Canada, la norma «one person, one fare» (una persona, una tariffa) garanti-sce un secondo posto a sedere gratuito a coloro che non possono abbassare i braccioli, considerando l’obesità come una disabilità. Il reg. Ce n. 1107/2006 tutela i diritti dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta. Il reg. Ce n. 261/2004 contiene anche previsioni in materia di assistenza e compensazione in caso di irregolarità del servizio. Tuttavia, la sua applicazione pratica può essere problematica. Il regolamento obbliga le compagnie a fare tutto il possibile per assegnare posti contigui ai passeggeri e ai loro accompagnatori. In Italia, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha stabilito che tale assegnazione de-ve essere gratuita per i bambini e le persone con disabilità. Le compagnie hanno contestato la norma, ma il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della disposizione.
Viene anche analizzata la responsabilità del vettore per i danni causati dagli operatori di assistenza aeroportuale con riferimento alle categorie di pas-seggeri in considerazione. Va premesso che per la giurisprudenza italiana, come per quella scozzese, anche i contraenti indipendenti vanno considerati agenti del vettore aereo, creando i presupposti per una sua responsabilità. Nel trasporto aereo non esiste una norma equivalente a quella in campo marittimo (Reg. Ce n. 392/2009) che garantisca il rimborso integrale per i danni ai dispositivi di ausilio alla mobilità. È oggetto di dibattito se tali dispositivi possano essere considerati come bagaglio ai sensi della convenzione di Montreal. La Corte Suprema del Regno Unito ha escluso il risarcimento per danni psicologici in caso di assisten-za inadeguata, basandosi sul principio di esclusività della convenzione di Mon-treal. La decisione è stata criticata dalla dottrina. In generale, la dottrina dell’esclusività dell’azione non è accettata pacificamente dagli autori ed è stata respinta a suo tempo dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
A pesar de una creciente sensibilización, la normativa internacional
Alcune compagnie aeree statunitensi hanno modificato le loro politiche e richiedono ai passeggeri obesi di acquistare un secondo posto a sedere. Al con-trario, in Canada, la norma «one person, one fare» (una persona, una tariffa) garanti-sce un secondo posto a sedere gratuito a coloro che non possono abbassare i braccioli, considerando l’obesità come una disabilità. Il reg. Ce n. 1107/2006 tutela i diritti dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta. Il reg. Ce n. 261/2004 contiene anche previsioni in materia di assistenza e compensazione in caso di irregolarità del servizio. Tuttavia, la sua applicazione pratica può essere problematica. Il regolamento obbliga le compagnie a fare tutto il possibile per assegnare posti contigui ai passeggeri e ai loro accompagnatori. In Italia, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha stabilito che tale assegnazione de-ve essere gratuita per i bambini e le persone con disabilità. Le compagnie hanno contestato la norma, ma il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della disposizione.
Viene anche analizzata la responsabilità del vettore per i danni causati dagli operatori di assistenza aeroportuale con riferimento alle categorie di pas-seggeri in considerazione. Va premesso che per la giurisprudenza italiana, come per quella scozzese, anche i contraenti indipendenti vanno considerati agenti del vettore aereo, creando i presupposti per una sua responsabilità. Nel trasporto aereo non esiste una norma equivalente a quella in campo marittimo (Reg. Ce n. 392/2009) che garantisca il rimborso integrale per i danni ai dispositivi di ausilio alla mobilità. È oggetto di dibattito se tali dispositivi possano essere considerati come bagaglio ai sensi della convenzione di Montreal. La Corte Suprema del Regno Unito ha escluso il risarcimento per danni psicologici in caso di assisten-za inadeguata, basandosi sul principio di esclusività della convenzione di Mon-treal. La decisione è stata criticata dalla dottrina. In generale, la dottrina dell’esclusività dell’azione non è accettata pacificamente dagli autori ed è stata respinta a suo tempo dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
A pesar de una creciente sensibilización, la normativa internacional
Tipologia CRIS:
1.1 Articolo in rivista
Keywords:
trasporto aereo,passeggeri a mobilità ridotta,tariffe
Elenco autori:
Comenale Pinto, Michele Maria
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